Con l’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 9 maggio2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
- l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
L’ufficio anagrafe comunica:
- che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.