Domande Frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Accesso civico generalizzato

L'Accesso civico “generalizzato” - c.d. FOIA (ex comma 2, art. 5, D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

No, non è necessario motivare la richiesta e la pubblica amministrazione non può sindacare le ragioni della stessa.

La domanda di accesso generalizzato non è soggetta a motivazione, ma deve identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
La richiesta va inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) individuato nella persona del Segretario comunale, mediante una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC a: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it
  • via mail all'indirizzo: protocollo@comune.ambivere.bg.it
  • tramite posta al seguente indirizzo:
    Comune di Ambivere - Ufficio Protocollo
    Via Dante Alighieri, 2 - 24030 Ambivere (BG)
  • di persona, presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo Via Dante Alighieri, 2, Ambivere (BG).

In caso di accoglimento, l'Amministrazione entro 30 giorni procede ad inviare al richiedente quanto richiesto nell'istanza presentata a pagamento, in base alle tariffe disposte dalla Giunta Comunale.

In via generale l'accesso civico può essere rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare o un particolare interesse pubblico, si pensi alla sicurezza pubblica; alla sicurezza nazionale; alla difesa e alle questioni militari; alle relazioni internazionali.

L'accesso civico generalizzato può essere, altresì, rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse privato, si pensi alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia o alla libertà e la segretezza della corrispondenza.

Accesso civico semplice

La domanda di accesso civico semplice non è soggetta a motivazione, ma deve identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta va inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) individuato nella persona del Segretario comunale, mediante una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC a: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it
  • via mail all'indirizzo: protocollo@comune.ambivere.bg.it
  • tramite posta al seguente indirizzo:
    Comune di Ambivere - Ufficio Protocollo
    Via Dante Alighieri, 2 - 24030 Ambivere (BG)
  • di persona, presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo Via Dante Alighieri, 2, Ambivere (BG).

In caso di accoglimento, l'Amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

Accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

La domanda di accesso documentale deve identificare con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta va inviata al Servizio Protocollo:

  • tramite PEC a: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it
  • via mail all'indirizzo: protocollo@comune.ambivere.bg.it
  • tramite posta al seguente indirizzo:
    Comune di Ambivere - Ufficio Protocollo
    Via Dante Alighieri, 2 - 24030 Ambivere (BG)
  • di persona, presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo Via Dante Alighieri, 2, Ambivere (BG).

In caso di accoglimento, l'Amministrazione entro 30 giorni procede ad inviare al richiedente quanto richiesto nell'istanza presentata a pagamento, in base alle tariffe disposte dalla Giunta Comunale.

Assegno di maternità dei comuni

L'assegno di maternità del Comune viene erogato alle madri che non percepiscono indennità previdenziali per cui i beneficiari finali della misura sono principalmente le madri casalinghe e non lavoratrici. Da qui la confusione generata da alcuni organi di informazione che chiamano l'assegno di maternità con la dicitura “bonus casalinghe” o similari.

I due assegni - da non confondere altresì con l'indennità di maternità erogata dall'INPS tramite il datore di lavoro - sono regolamentate da due normative diverse.
L'assegno del Comune in base art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 viene erogato sulla base della presentazione della domanda al Comune di residenza che dovrà controllare il rispetto dei limiti ISEE del nucleo famigliare.
L'assegno di maternità dello Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 viene erogato sulla base della presentazione della domanda all'INPS - senza limiti ISEE - a condizione che il richiedente abbia versato almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i 18 mesi e i 9 mesi precedenti la nascita/adozione del bambino.

Bonus sociale per energia elettrica, gas e idrico

Comunicazione di accettazione della domanda era solita arrivare dal Sistema integrato SGATE. Con il passaggio della fase istruttoria ad INPS e al sistema SII l'accettazione diventa automatica.
Per verificare lo stato di attivazione è possibile consultare direttamente l'ultima fattura emessa nella parte relativa alla descrizione delle voci contenute nell'importo fatturato.
In caso non si trovasse traccia del bonus è possibile fare segnalazione o richiesta di chiarimento con le modalità indicate sul sito dell'ARERA o chiamare il Call Center dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per i cittadini al Numero Verde 800166654.

Il “Bonus sociale per l'energia elettrica, gas e idrico” viene riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei famigliari che hanno i requisiti, pertanto non è prevista la presentazione di nessuna domanda di bonus. Tuttavia, il nucleo famigliare dovrà premunirsi di presentare ogni anno la Dichiarazione per il rilascio dell'ISEE presso i CAF per l'attivazione del Bonus e/o per fare richiesta del Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Il Bonus sociale per disagio economico dipende dall'ISEE del nucleo famigliare che ha valenza annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. Il bonus, pertanto, ha durata di 12 mesi e può essere rinnovato annualmente mediante richiesta di rilascio di nuovo ISEE.

Borse di studio

Coloro che fanno domanda di Borsa di studio comunale devono dichiarare di non aver ricevuto altre borse di studio da altri Comuni, relativamente allo stesso anno scolastico.

NO. L'assegnazione della Borsa di studio non prevede come requisito la situazione economica del nucleo familiare e il valore ISEE attribuito.

Le Borse di studio comunali sono previste per studenti della scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria e/o che, conseguito il diploma, si siano iscritti al primo anno di una facoltà universitaria o a un corso post-diploma della durata di almeno due anni.
Vengono assegnate in base a una graduatoria che tiene conto della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico.
La strutturazione del bando è indirizzata ad incentivare il merito scolastico.

Commercio

L'utente che deve aprire una stessa attività, ad esempio di vicinato, in più unità locali ubicate nello stesso Comune, può attivare un unico procedimento telematico per tutte le unità locali? NO, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (vedasi l'allegato tecnico A) per ogni attività che si intende avviare/modificare/cessare è necessario attivare un singolo procedimento e trasmettere una singola pratica, accompagnata dalle relative schede e allegati.

La Conferenza dei servizi è una modalità di prendere decisioni quando nella decisione sono coinvolti più enti. Dal 28 luglio 2016 la Conferenza dei servizi si svolge in due modalità:

  1. la conferenza “semplificata”: in tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministratori ci sarà la nuova conferenza dei servizi semplice e veloce, con tempi certi. Niente più riunioni, ma solo l’invio dei documenti per via telematica. Si decide al massimo in 45 giorni (90 quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Si considera acquisto l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso).
  2. la conferenza “simultanea” con la riunione: si terrà solo quando è strettamente necessaria: a) nel caso di decisioni di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata ai è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla riunione della conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza si conclude in 45 giorni (o 90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Anche in questo caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.

È l'attività economica svolta in maniera prevalente da un'unità locale. Quando più attività sono esercitate nell'ambito di una stessa unità, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di tale dato, la prevalenza si stabilisce, nell'ordine, sulla base del fatturato, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti. Dopo aver determinato l'attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.

È un'attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono all'ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un'attività economica è caratterizzata dall'uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). Vi rientrano pertanto le attività commerciali, di somministrazione, le attività svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l'edilizia e i servizi di cui all'art. Direttiva 2006/123/CE.

L'imprenditore può associare alla propria attività economica, utilizzando l'apposito software disponibile sul sito www.istat.it, un codice Ateco 2007 a sei cifre; il codice ottenuto non ha valore legale, ma semplicemente statistico e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività economica presso la C.C.I.A.A.

Comunicazione e SCIA non sono la stessa cosa.
La comunicazione è un regime amministrativo no previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n. 192 del 18/08/1990); la Legge 241/90 si limita infatti a disciplinare il regime della SCIA.

Tuttavia il regime della comunicazione è richiamato nella tabella allegata al D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione di regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Quando la tabella indica la comunicazione, non prevede controlli obbligatori su ciò che viene comunicato.
SCIA e comunicazione consentono comunque l'avvio immediato dell'attività e non comportano una risposta da parte del SUAP.

La SCIA è un atto scritto con il quale l'imprenditore dichiara, sotto la propria la responsabilità, che vi sono tutte le condizioni per l'avvio immediato di una determinata attività; la SCIA viene corredata di attestazioni/asseverazioni rese da tecnici qualificati (incluse le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le Imprese, se costituite), nel caso la normativa di settore che disciplina quella specifica attività le preveda. La SCIA è quindi una procedura semplificata di avvio di un'attività ed è regolata dall'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.

L'utente non deve quindi presentare una domanda per iniziare un procedimento per il quale è stata introdotta la SCIA; qualora ciò accadesse, il SUAP comunicherà al richiedente l'archiviazione della domanda e lo inviterà a presentare la SCIA.
I tipi di SCIA presenti sul Portale sono stati realizzati con la logica della standardizzazione e semplificazione amministrativa, su base unitaria regionale.

Lo sportello unico per le attività produttive (abbreviato SUAP) è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.

Il portale del SUAP permette di presentare le seguenti procedure di inizio attività:

  • Segnalazione certificata di inizio attività o SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990 (l'attività può iniziare immediatamente sulla base di autocertificazioni dell'impresa, che la P.A. controlla entro 30 o 60 giorni
  • procedimento ordinario (l'attività inizia solo se e quando la PA rilascia la relativa autorizzazione)
  • comunicazione (l'attività può iniziare subito; la P.A. ne prende atto)

Il procedimento può essere di due tipi:

  • un procedimento semplificato, della durata di 90 giorni nel quale le singole amministrazioni competenti esaminano il progetto e rilasciano un parere o nulla osta. Il SUAP riceve l'istanza corredata dalla necessaria documentazione e inoltra le richieste di parere tecnico agli uffici coinvolti nel procedimento. Entro 30 giorni questi possono richiedere tramite il SUAP eventuale documentazione integrativa. Quando tutti gli uffici si sono espressi positivamente il procedimento si conclude con un provvedimento unico di autorizzazione. In presenza di un parere negativo il SUAP trasmette la pronuncia al richiedente entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso. In tal caso il richiedente può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa;
  • un procedimento autocertificato, della durata di 45/60 giorni nel quale il SUAP riceve l'istanza corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle norme vigenti redatte da professionisti abilitati e sottoscritte dal legale rappresentante. Copia della documentazione viene trasmessa a cura del SUAP agli uffici competenti per le verifiche. Allo scadere del termine, qualora gli uffici non si siano espressi, le verifiche si intendono concluse positivamente per silenzio assenso.

È possibile operare tramite strutture, infrastrutture e reti già realizzate: è previsto anche il ricorso al sistema informatico delle camere del commercio e l'utilizzo del sistema pubblico di connettività per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra gli enti interessati. 

Cliccando qui è possibile trovare le istruzioni per eseguire versamenti di oneri e pagamenti a Pubbliche Amministrazioni dovuti quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici. Sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, art. 40 per la seguente tipologia:

  • Pagare i diritti di segreteria o di istruttoria
  • Pagare l'imposta di bollo
  • Pagare il contributo di costruzione
  • Pagare l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
  • Pagare i Vigili del Fuoco (VVFF)
  • Pagare l'autorità sanitaria competente (ATS)

Il SUAP comunale è l'unico punto di contatto tra l'imprenditore e gli enti che intervengono nel procedimento di autorizzazione a svolgere una data attività produttiva e di servizi.
L'imprenditore presenta una sola domanda allo Sportello Unico del Comune di riferimento.
La domanda può contenere uno o più procedimenti: ad es. una domanda unica può raccogliere permesso di costruire, prevenzione incendi, autorizzazione unica ambientale. Il SUAP rilascia un unico provvedimento finale, che abilita il richiedente per tutti gli aspetti coinvolti (nell'es. edilizia, antincendio, ambiente).
Certezza dei tempi e semplificazione delle procedure sono i punti di forza dello Sportello Unico, che evita all'imprenditore di doversi rivolgere ad una pluralità di soggetti pubblici per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla sua attività

Comunicazione

Il servizio di Newsletter consente di ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica molte informazioni riguardanti il Comune, l'attività dell'Amministrazione, gli eventi in programmazione sul territorio e tanto altro.
All'atto dell'iscrizione potrai scegliere fra diverse sezioni tematiche in modo da ricevere solamente email riguardanti l'argomento o gli argomenti di tuo interesse.
Qui trovi ulteriori informazioni e il link per iscriverti al servizio.

Il Comune comunica con la generalità dei cittadini attraverso molteplici mezzi:

  • il sito web istituzionale;
  • l'account Facebook del Comune e quello della Biblioteca;
  • la Newsletter comunale (vedi FAQ dedicata);
  • la pagina Instagram

Edilizia Privata

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. proprietario, acquirente di immobile con contratto preliminare di compravendita, confinante).
La richiesta può essere effettuata direttamente dai proprietari o tramite loro delegati.

Il calcolo delle persone che possono abitare un alloggio è in base alla superficie dell'appartamento.

No (salvo casi particolari). La presentazione della domanda avviene telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Ambivere

La presentazione delle pratiche edilizie avviene telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Ambivere

No. La presentazione delle pratiche edilizie avviene telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Ambivere

Protocollo

È possibile presentare la documentazione al Servizio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico oppure tramite PEC a: protocollo.ambivere@pec.regione.lombardia.it o via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.ambivere.bg.it.

Per gli atti consegnati a mano direttamente allo sportello del Servizio Protocollo viene rilasciata una ricevuta tramite l'apposizione del timbro con data di consegna sulla copia del documento presentato.
Per gli atti inviati alla casella email o alla casella PEC si riceverà in automatico una risposta contente il numero di protocollazione.

Sale comunali

Sì. Il Comune dispone di sale che possono essere affittate (gratuitamente o previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta) per scopi meglio definiti nell'apposito regolamento.

No. L'utilizzo delle sale per effettuazione di feste è escluso dal regolamento.

Telefonando al Servizio Protocollo (035 908024 int 2) o recandovisi di persona.

Servizi bibliotecari

La Biblioteca Comunale fa parte della rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG).
Per usufruire dei servizi della nostra biblioteca, e di conseguenza di quelli offerte dalla RBBG, devi essere iscritto al servizio e devi recarti presso la biblioteca negli orari di apertura oppure autenticarti sul sito della RBBG.

Qui altre FAQS sui servizi della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)

La biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) è il primo network italiano per il prestito e la condivisione di contenuti digitali attraverso le biblioteche, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Attraverso il portale puoi accedere ai contenuti della collezione che si suddividono in “Risorse MLOL” (offerti gratuitamente agli utenti e il cui costo è sostenuto dalle biblioteche) e “Risorse Open” (disponibili gratuitamente online e qui indicizzate per una più agevole ricerca), a seconda del canale di provenienza.

Ad esempio, puoi trovare ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani da prendere in prestito per 14 giorni, un'edicola con più di 7.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download, accedere a banche dati e a centinaia di migliaia di altre risorse digitali.

Per accedere a MLOL devi essere iscritto alla Rete Bibliotecaria Bergamasca.
Se hai bisogno di aiuto è disponibile un servizio di assistenza online.

Qui altre FAQS sulla biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL)

Nel caso in cui il materiale di tuo interesse non fosse presente nelle biblioteche della provincia di Bergamo è possibile farlo arrivare presso la nostra biblioteca:

  • dalle biblioteche della città di Bergamo (servizio gratuito)
  • dalle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (servizio gratuito)
  • dalle altre biblioteche italiane (servizio a pagamento; qui tutte le informazioni dettagliate)

Servizi scolastici

Nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si aprono le iscrizioni online ai servizi scolastici. Sul sito del Comune viene pubblicato avviso con istruzioni e link al sito web in cui procedere all'iscrizione. Per la prima iscrizione non è richiesto l'inserimento di alcuna credenziale di accesso in quanto i nuovi utenti non sono censiti: si dovrà pertanto compilare il format dell'iscrizione con tutti i campi (compreso Codice fiscale e contatti) per poter essere inseriti nel database. Al termine del procedimento se la domanda di iscrizione viene accolta vengono comunicate alla famiglia le credenziali di accesso per la consultazione della pagina dei servizi scolastici dell'alunno.

Il rinnovo dell'iscrizione ai servizi scolastici degli alunni già iscritti nei precedenti a.s. NON è automatico. Ogni anno le famiglie nei mesi di gennaio e febbraio devono utilizzare le credenziali fornite al momento dell'accoglimento della richiesta di iscrizione per accedere al portale web e confermare l'iscrizione ai servizi per l'anno successivo.

Trasporto sociale di anziani e disabili

Per tutti coloro che non avessero provveduto a presentare iscrizione online nei termini vengono forniti moduli cartacei da compilare e restituire al personale dell'ufficio Servizi alla Persona. Tali moduli oltre ad essere disponibili in ufficio sono pubblicati altresì sul sito del Comune nella pagina dedicata ai servizi scolastici (MENSA, TRASPORTO, PRESCUOLA, POSTSCUOLA). Si precisa tuttavia che tutte le iscrizioni “tardive” o “fuori termine” vengono inserite in apposita lista d'attesa e accolte solamente a conclusione del procedimento e solo in caso di disponibilità di posti al servizio.

Sì. Il servizio è finalizzato a consentire:

  • l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
  • la frequenza di servizi semiresidenziali.

Nel caso particolare di terapie di lunga durata, al fine di agevolare anche i familiari o le persone di supporto, è possibile fare richiesta del servizio.

Sì, in quanto il servizio è destinato a persone impossibilitate ad accedere ai mezzi pubblici, prive di reti familiari di supporto o le cui famiglie non sono in grado di soddisfarne il bisogno, in particolare per terapie di lunga durata.

Tributi IMU/TASI

Utilizzando il calcolatore presente sul sito istituzionale nei SERVIZI IMU oppure rivolgendoti ai CAF o ai commercialisti.

È possibile regolarizzare spontaneamente l'omesso o irregolare versamento IMU, dopo le scadenze in autoliquidazione ma comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo e del ricevimento dell'avviso di accertamento da parte del Comune, avvalendosi del c.d. “ravvedimento operoso”, che prevede una riduzione della sanzione ordinaria funzionale ai giorni di ritardo (l'agevolazione decresce all'aumentare dei giorni di ritardo), oltre al calcolo degli interessi al saggio legale.

Non hai trovato le risposte che cerchi? Vuoi inviare suggerimenti o ricevere supporto?

Richiedi Assistenza

Compila il modulo per richiedere assistenza.

Prenota Appuntamento

Richiedi un appuntamento con gli uffici.

Segnalazione disservizio

Invia una email per segnalare un disservizio