A chi è rivolto

L’assegno è riconosciuto alle madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

Descrizione

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 D.Lgs. 51 del 26 marzo 2001).

Come fare

La domanda va presentata al comune di residenza.

Cosa serve

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità. Titolo di soggiorno che consente l’esercizio dell’attività lavorativa o ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.

Cosa si ottiene

L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a euro 354,73 per cinque mensilità, per complessivi € 1.773,65.
L'importo dell'assegno e il limite ISEE per la concessione sono definiti annualmente dall’INPS. 

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del parto. Il Comune verifica la completezza delle informazioni e dei documenti allegati nonché la sussistenza dei requisiti preliminari soggettivi ed economici entro 30 giorni.

Costi

Il servizio è gratuito.

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05
Giu/24

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