A chi è rivolto

Al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati.

Descrizione

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati, deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
 

Come fare

La domanda di accertamento deve essere presentata telematicamente tramite Sportello Unico per l'Edilizia

Cosa serve

Documentazione e modulistica visibile sullo Sportello Unico per l'Edilizia

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).

Costi

Devono essere corrisposti i diritti di segreteria o istruttoria.

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Ago/23

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